La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che solo un distillato alcolico con almeno il 37,5% vol. può essere definito gin, escludendo che possa essere chiamata così qualsiasi versione analcolica. La decisione arriva in un mercato alcohol-free in forte crescita e riapre il dibattito sulla tutela delle denominazioni. Resta aperta la domanda: questa interpretazione potrebbe estendersi anche ad altre bevande come il vino?
Sentenza storica nel mondo dei Gin europei e dei prodotti analcolici. La notizia è di un paio di settimana fa. Secondo i giudici della Corte di Giustizia europea e ai sensi del diritto dell’UE, solo gli spirits a base di alcol etilico, aromatizzati con bacche di ginepro e contenenti almeno il 37,5% di alcol in volume, possono essere chiamate gin.
La sentenza giunge in un contesto di rapida crescita nel settore delle bevande analcoliche o a bassa gradazione alcolica. Le vendite globali hanno raggiunto circa 20 miliardi di dollari nel 2024, raddoppiando in cinque anni. A sostegno di ciò una ricerca dell’Università di Sheffield suggerisce che circa un terzo degli adulti ha provato tali bevande, evidenziando la crescente importanza della categoria nei bar e nella vendita al dettaglio.
I precedenti
Questa non è la prima controversia sull’uso del termine “gin” da parte dei produttori di bevande analcoliche o a bassa gradazione alcolica. La Gin Guild è già intervenuta in casi riguardanti il Gin & Tonic analcolico di Belvoir e i prodotti Red Storm e Ocean Storm da 29% vol. di The Pentone Family, descritti come “gin”.
Come è nata la sentenza?
Tutto è partito da un caso intentato dall’associazione tedesca Verband Sozialer Wettbewerb contro PB Vi Goods, un’azienda che vende una bevanda chiamata Virgin Gin Alkoholfrei. L’azienda ha sostenuto che il nome indicava chiaramente che il prodotto non conteneva alcol. Un tribunale tedesco aveva precedentemente messo in dubbio la conformità delle norme UE sugli alcolici con la libertà d’impresa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Sentenza storica della Corte di Giustizia Europea
Intervenuti in tal senso, i giudici lussemburghesi hanno ritenuto che la legislazione europea fosse chiara nel dichiarare che il termine “gin analcolico” fosse vietato. Inoltre, hanno sostenuto che fosse irrilevante che la denominazione legale “gin” fosse accompagnata dalla dicitura “analcolico”. Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto non impedisce la continuazione della vendita del prodotto, ma che non deve essere utilizzato il termine “gin”. Il regolamento UE al centro del caso, adottato nel 2019, è concepito per tutelare i consumatori, prevenire pratiche ingannevoli, garantire una concorrenza leale e preservare la reputazione internazionale degli spirits europei.
Ora la domanda sorge spontanea: potrebbero esserci delle estensioni o ripercussioni anche sulle altre bevande alcoliche. In questo caso il vino verrebbe incluso? E non da ultimo: sarebbe una decisione benefica per il settore o comporterebbe un indebolimento del settore? Ai posteri largo sentenza.
Punti chiave:
- Solo gli spirits alcolici ≥37,5% vol. possono essere chiamati gin.
- Il boom del settore alcohol-free sta creando tensioni sulle denominazioni legali.
- La sentenza nasce dal caso Virgin Gin Alkoholfrei in Germania.
- La normativa UE tutela da pratiche ingannevoli e protegge la concorrenza.
- Resta aperto il tema: possibili ripercussioni su vino e altre categorie alcoliche.












































