Sono passati più di due decenni da quando sono state adottati gli ingredienti e le informazioni nutrizionali in etichetta per gli alimenti confezionati nell’UE.

Nonostante il dibattito sulla questione sia iniziato già alla fine degli anni ’70, i produttori di bevande alcoliche (birra, distillati e vino) sono riusciti, sino ad oggi, ad evitare di elencare gli ingredienti e le informazioni nutrizionali sulle etichette delle bottiglie.

Per quanto riguarda il vino (non la birra o gli spirits), questa situazione terminerà quest’anno, esattamente l’8 dicembre 2023. Da questa data in poi omettere o falsificare le informazioni sarà effettivamente una frode nei confronti dei consumatori.

Qualsiasi vino venduto nell’UE sarà legalmente tenuto a dichiarare qualsiasi ingrediente aggiunto durante il processo di vinificazione (ad esempio anidride solforosa, lieviti, zucchero aggiuntivo, acidità, coloranti, ecc.) e contenuto nel vino finito.

Inoltre, dovranno essere fornite informazioni nutrizionali complete – come avviene per qualsiasi prodotto alimentare lavorato – ad esempio la quantità di sale, zucchero, carboidrati e proteine presenti nella bottiglia. Dovranno anche essere dichiarate le calorie totali nel formato standard Kcal/100ml.

Ciò significa che i produttori di vino europei, dovranno avere tutto pronto per rispettare le nuove regolamentazioni in meno di quattro mesi. Poiché ciò si applica a qualsiasi vino venduto all’interno dell’UE, anche le importazioni dall’esterno dovranno essere conformi.

Le novità sostanziali

Ingredienti

Sarà sufficiente elencare “uva” negli ingredienti, anche se il produttore ha utilizzato mosto d’uva come materia prima anziché uve fresche. Questo si allinea all’obiettivo di fornire “informazioni armonizzate, comprensibili e chiare per i consumatori”.

Inoltre, le sostanze approvate per dolcificare o arricchire saranno considerate ingredienti e dovranno essere incluse nell’elenco. Il saccarosio aggiunto o il mosto d’uva concentrato devono essere dichiarati separatamente.

Altri additivi

Gli additivi utilizzati per regolare l’acidità o stabilizzare il vino dovranno essere specificati.

Composti enologici

Le sostanze che possono scatenare allergie o intolleranze dovranno essere presenti sulle etichette, descrivendole con termini già prescritti dalle normative dell’UE per altri alimenti.

Gas per l’imballaggio

L’uso di gas per l’imballaggio come anidride carbonica, argon o azoto potrà essere dichiarato indicando che il vino è stato “confezionato in atmosfera protettiva”.

Dosaggio

Il dosaggio aggiunto ai vini spumanti dovrà essere elencato negli ingredienti; facoltativamente, il componente del dosaggio effettivo potrà essere specificato tra parentesi, come ad esempio “mosto d’uva”. Questo aiuterà a differenziare il dosaggio dagli agenti arricchenti.

Vini dealcolizzati

I prodotti che hanno subito un processo di dealcolizzazione, con una gradazione alcolica inferiore al 10%, dovranno mostrare in etichetta una data di scadenza minima.

Spumanti “senza lamina”

L’aspetto dei vini spumanti sarà ridefinito. Sebbene i tappi di sughero e le gabbiette metalliche debbano generalmente rimanere avvolti nella lamina, per ragioni operative, come la riduzione dei costi o degli sprechi, i produttori e gli imbottigliatori potranno scegliere di rinunciarci. Tuttavia, è necessario adottare precauzioni per garantire che l’assenza della lamina non comporti un rischio per la sicurezza, come l’apertura involontaria o la manomissione della gabbia metallica.

Perché queste regole coinvolgono esclusivamente il vino, non la birra e gli spirits?

Perché nonostante l’UE abbia avviato il processo legale dieci anni fa, l’industria vinicola nel complesso ha resistito nell’includere volontariamente queste informazioni sull’etichetta. Al contrario, il 70% dei produttori di birra – così come molti produttori di distillati – ha aggiunto già volontariamente queste informazioni sui prodotti.

Questi cambiamenti rappresentano la modifica più consistente e rilevante dell’etichettatura del vino da oltre un secolo, dopo che la Francia ha implementato la legge sulla “Appellation d’Origine” nel maggio 1919 ed ha istituito nel 1935 il sistema di qualità “Appellation d’Origine Contrôlée” (Denominazione di Origine Controllata), abbreviato con AOC.